Jobs Act e Privacy

Jobs Act e Privacy

L’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, a seguito delle modifiche introdotte dal Jobs Act in combinato con la normativa privacy, prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, come ad esempio i GPS installato nelle vetture aziendali o i sistemi di customer care che registrano le chiamate, possano essere impiegati: “esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”.

Il tutto, previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o aziendali, oppure con autorizzazione della ITL, che prevede la presentazione di:

  • modulo di istanza dedicato;
  • relazione contenente tutte le informazioni relative alle finalità della richiesta, modalità di funzionamento dello strumento in questione, conservazione e gestione dei dati, caratteristiche tecniche dei componenti dello strumento, e tutte le informazioni necessarie per verificarne l’impatto sui lavoratori. 

 

Quali sanzioni potrebbero essere applicate?

 

Gli organi di vigilanza possono controllare e visionare le installazioni degli impianti audiovisivi.

Se questi sono privi del prescritto accordo sindacale o dell’autorizzazione da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il Ministero del Lavoro ha fornito i seguenti chiarimenti (nota n.  1241 del 1° giugno 2016):

  • L’installazione di un impianto di videosorveglianza non può avvenire in assenza di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza di esso, dell’autorizzazione rilasciata da parte dell’autorità competente. 
  • I sistemi di videosorveglianza possono essere installati e utilizzati esclusivamente per:
    – esigenze organizzative e produttive;
    – sicurezza del lavoro;
    – tutela del patrimonio aziendale.
  • È considerata violazione della norma anche la sola installazione delle apparecchiature senza averle attivate, “poiché, configurandosi come un reato di pericolo, la norma sanziona a priori l’installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno” (Cass. Penale n. 4331/2014);
  • In caso di violazione al disposto legislativo, è prevista una sanzione penale (ammenda) che va da 154,00 a 1.549,00 euro ovvero l’arresto da 15 giorni ad un anno (art. 38 della legge n. 300/1970)

 

In riferimento ai Sistemi GPS la normativa prevede che:

in termini generali, i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro.

 

Non devono essere utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa.

 

 

Servono unicamente per garantire la sicurezza del lavoro o rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo.

Ne deduciamo che, in tali casi, la fattispecie deve essere ricondotta nel campo di applicazione di cui all’art 4, c. 1 L. 300/1970.

Di conseguenza, le apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

La Circolare, tuttavia, fa una distinzione rispetto a determinati “casi particolari”, affermando che:

  • qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa, nel senso che la stessa non può essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti
  • qualora l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00)

 

Le suddette garanzie non si applicano agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, e agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa.

 

Tra questi: smartphone, tablet, personal computer ecc.

In tali casi l’installazione non richiede alcun accordo sindacale.

L’eccezione è limitata agli strumenti che “immediatamente servono al lavoratore per adempiere alle mansioni assegnate ”.